Il giudice di pace:
non valide le multe recapitate al portiere
Giuseppe Borrelli
Notificare una
multa per violazione del codice della strada, così come un qualsiasi atto giudiziario,
al portiere di un condominio, non è consentito se prima non si è bussato alla
porta del destinatario.
È questo, in
estrema sintesi, il dispositivo contenuto nella sentenza emessa dal giudice di
pace di Teano, Andrea Rosario Viggiani, nell’accogliere il ricorso presentato da A.C., di Vairano
Patenora, il quale intendeva impugnare una
contravvenzione elevata dai vigili urbani del suo stesso comune di residenza.
Come è prassi generalmente
consolidata, infatti, tutti questi atti che hanno valore giudiziario, vengono
solitamente e indistintamente consegnati, quando il destinatario vive in un
condominio, al portiere dello stabile il quale, poi, dovrebbe avere il tempo e
l’accortezza di consegnare il medesimo documento al suo legittimo destinatario.
Cosa questa che non
è avvenuta nel caso di A.C.,
il quale ha dimostrato di non aver mai ricevuto il predetto verbale e ha quindi
impugnato la procedura posta in essere dagli uffici comunali.
«Capita sempre più
frequentemente - commenta il giudice Viggiani - che
queste contravvenzioni, vengano consegnate ai
portieri, senza nemmeno aver minimamente tentato di bussare alla porta del
destinatario dell’atto; allora se si è esperito il tentativo di recapitare il
verbale all’intestatario o a un convivente congiunto e ciò non è stato
possibile, è valida la notificazione al portiere.
Se invece -
aggiunge - non si dimostra di aver fatto questo tentativo, tale atto si ha per non validamente notificato al legittimo destinatario
che, quindi, non ha potuto esercitare il suo legittimo diritto alla difesa».