Il giudice di pace: non valide le multe recapitate al portiere

 

Giuseppe Borrelli

 

Notificare una multa per violazione del codice della strada, così come un qualsiasi atto giudiziario, al portiere di un condominio, non è consentito se prima non si è bussato alla porta del destinatario.

 

È questo, in estrema sintesi, il dispositivo contenuto nella sentenza emessa dal giudice di pace di Teano, Andrea Rosario Viggiani, nell’accogliere il ricorso presentato da A.C., di Vairano Patenora, il quale intendeva impugnare una contravvenzione elevata dai vigili urbani del suo stesso comune di residenza.

 

Come è prassi generalmente consolidata, infatti, tutti questi atti che hanno valore giudiziario, vengono solitamente e indistintamente consegnati, quando il destinatario vive in un condominio, al portiere dello stabile il quale, poi, dovrebbe avere il tempo e l’accortezza di consegnare il medesimo documento al suo legittimo destinatario.

 

Cosa questa che non è avvenuta nel caso di A.C., il quale ha dimostrato di non aver mai ricevuto il predetto verbale e ha quindi impugnato la procedura posta in essere dagli uffici comunali.

 

«Capita sempre più frequentemente - commenta il giudice Viggiani - che queste contravvenzioni, vengano consegnate ai portieri, senza nemmeno aver minimamente tentato di bussare alla porta del destinatario dell’atto; allora se si è esperito il tentativo di recapitare il verbale all’intestatario o a un convivente congiunto e ciò non è stato possibile, è valida la notificazione al portiere.

 

Se invece - aggiunge - non si dimostra di aver fatto questo tentativo, tale atto si ha per non validamente notificato al legittimo destinatario che, quindi, non ha potuto esercitare il suo legittimo diritto alla difesa».